Richiamo e precisazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo
In relazione alla richiesta di inserimento del seguente punto all’Ordine del giorno del prossimo Collegio dei Docenti previsto per il giorno 6 marzo 2017 : “questione del rispetto del divieto di fumo nella scuola, in ottemperanza al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art.4 e di tutte le misure da prendere per accompagnare e supportare con un percorso di educazione alla salute gli studenti fumatori, si precisa che, considerato il consistente numero di punti all’ordine del giorno e la necessità di garantire gli spazi e tempi per la trattazione dell’argomento, come previsto dal piano annuale deliberato dal collegio dei Docenti del 1 settembre 2016, sarà convocato, in data 22 marzo 2017 un apposito Collegio dei docenti, per la trattazione del punto indicato.
In attesa dell’incontro si richiamano e si definiscono nel dettaglio, considerato quanto indicato nella nota, le indicazioni operative obbligatorie a norma di legge, da tenersi per il controllo del divieto di fumo.
La presente circolare è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
Si precisa inoltre che la scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- legge 11 nov. 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”:
- legge 24 nov. 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”;
- circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 “Sanzioni per la violazione del divieto di fumo”
- circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori”
- legge 311/04 articolo 1, comma 189 “Aumento delle sanzioni del 10%
- ”Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 all’art.4 comma 2
DISPONE
l’osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l’intervallo dalle lezioni, nonché negli spazi antistanti alla scuola e di sua pertinenza.
E’ vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi della scuola.
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici armi. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.
Al personale di vigilanza spetta il controllo dell’osservanza del divieto.
I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza, e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico, individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto il personale di cui all’allegato decreto (allegato 1), con i seguenti compiti:
- informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica
- vigilare sull’osservanza del divieto di fumare
- procedere all’accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.
Per tale personale, qualora non già espletata in qualità di preposto, è prevista una specifica formazione obbligatoria.
Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge.
Il gruppo di lavoro incaricato di revisione del Regolamento di Istituto predisporrà un’apposita sezione dello stesso per la regolamentazione degli interventi in materia di sanzione disciplinare.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica. (Allegato 2). In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R.
Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
- in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l’ulteriore aumento del 10% stabilito dall’ar1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
- direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE
indicando come causale del versamento: - Infrazione al divieto di fumo – – I.S.I.S. “F. Solari” Verbale N. _ del _);
ovvero, nel caso di violazione del divieto di utilizzo delle sigarette all’interno degli ambienti scolastici (D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013, art.4 c.2,3,4):
- Infrazione al divieto di utilizzo di sigarette elettroniche nelle scuole – I.S.I.S. “F. Solari” Verbale N. __ del ___);
L’interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell’Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.
Detta circolare sarà oggetto di attenta lettura, da parte del Coordinatore, agli allievi al fine di garantire una adeguata informazione.
Allegato 1- decreto preposti alla vigilanza e all’irrogazione delle sanzioni
Allegato 2- modello per l’accertamento dell’infrazione e l’erogazione della sanzione