Amministrazione Trasparente
Art. 13, c. 1 lett. d - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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Tipo contatto |
Contenuto |
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ISTITUTO - TELEFONO |
04332035 |
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ISTITUTO - EMAIL |
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ISTITUTO - PEC |
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Chiunque volesse fare una comunicazione riservata al DS deve usare la seguente casella di posta |
